Lo Studio ha ottenuto un importante successo in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi presso il Tribunale di Milano nell’ambito dell’assistenza prestata a un lavoratore che aveva dovuto procedere al pignoramento del conto corrente del proprio ex datore di lavoro.
La vicenda trae origine da un procedimento di esecuzione forzata presso terzi avviato da un lavoratore che si era munito di una sentenza favorevole nei confronti del proprio ex datore di lavoro, il quale aveva lungamente omesso il pagamento di quanto spettante al lavoratore. Promossa l’esecuzione, una delle banche oggetto di pignoramento aveva reso dichiarazione di quantità positiva, confermando la capienza del conto. Di conseguenza, il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Milano aveva assegnato le somme rinvenute sul conto al creditore.
Successivamente, però, la stessa banca pignorata aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contestando al Giudice dell’Esecuzione l’errata interpretazione della dichiarazione di quantità e sostenendo, in particolare, che non potessero essere assegnate al creditore procedente le somme addebitate sul conto corrente successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento derivanti da un precedente utilizzo della carta di credito collegata al conto pignorato.
Il nostro Studio si costituiva quindi nel giudizio a difesa del lavoratore, sostenendo che l’assegnazione del Giudice dell’Esecuzione era stata regolare, avendo il Giudice correttamente valorizzato il saldo attivo presente sul conto corrente alla data del pignoramento, e che in ogni caso fossero inopponibili al creditore procedente le pretese creditorie maturate successivamente al perfezionamento del vincolo pignoratizio.
All’esito del procedimento, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione della banca, accogliendo invece le argomentazioni del lavoratore, confermando così la correttezza dell’assegnazione delle somme rinvenute sul conto corrente del debitore alla data del pignoramento. Quale conseguenza, la banca opponente è stata anche condannata, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese processuali.
La causa è stata patrocinata dall’avv. Brancaccio, nell’ambito di un team composto anche dall’avv. Rigoldi.

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