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Studio Legale Benenti

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spedizione

LA BANCA NON PUO’ OPPORRE AL CREDITORE ADDEBITI SUCCESSIVI AL PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE

engaged · 13 Ottobre 2026 · Lascia un commento

Lo Studio ha ottenuto un importante successo in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi presso il Tribunale di Milano nell’ambito dell’assistenza prestata a un lavoratore che aveva dovuto procedere al pignoramento del conto corrente del proprio ex datore di lavoro.


La vicenda trae origine da un procedimento di esecuzione forzata presso terzi avviato da un lavoratore che si era munito di una sentenza favorevole nei confronti del proprio ex datore di lavoro, il quale aveva lungamente omesso il pagamento di quanto spettante al lavoratore. Promossa l’esecuzione, una delle banche oggetto di pignoramento aveva reso dichiarazione di quantità positiva, confermando la capienza del conto. Di conseguenza, il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Milano aveva assegnato le somme rinvenute sul conto al creditore.
Successivamente, però, la stessa banca pignorata aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contestando al Giudice dell’Esecuzione l’errata interpretazione della dichiarazione di quantità e sostenendo, in particolare, che non potessero essere assegnate al creditore procedente le somme addebitate sul conto corrente successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento derivanti da un precedente utilizzo della carta di credito collegata al conto pignorato.
Il nostro Studio si costituiva quindi nel giudizio a difesa del lavoratore, sostenendo che l’assegnazione del Giudice dell’Esecuzione era stata regolare, avendo il Giudice correttamente valorizzato il saldo attivo presente sul conto corrente alla data del pignoramento, e che in ogni caso fossero inopponibili al creditore procedente le pretese creditorie maturate successivamente al perfezionamento del vincolo pignoratizio.
All’esito del procedimento, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione della banca, accogliendo invece le argomentazioni del lavoratore, confermando così la correttezza dell’assegnazione delle somme rinvenute sul conto corrente del debitore alla data del pignoramento. Quale conseguenza, la banca opponente è stata anche condannata, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese processuali.
La causa è stata patrocinata dall’avv. Brancaccio, nell’ambito di un team composto anche dall’avv. Rigoldi.

ATTREZZATURA SPORTIVA SMARRITA: IL GIUDICE RICONOSCE IL RISARCIMENTO

engaged · 8 Settembre 2026 · Lascia un commento

Lo Studio ha assistito con esito favorevole un cliente in un contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Civile, conclusosi con una sentenza di accoglimento, divenuta definitiva.


La controversia traeva origine dalla spedizione, acquistata tramite una piattaforma online, di due colli contenenti attrezzatura sportiva per la pratica del kitesurf, da Milano a Marsala, con consegna espressa richiesta in vista della partecipazione del cliente a una competizione amatoriale. Dei due colli, uno veniva consegnato con ritardo, mentre l’altro risultava definitivamente smarrito, costringendo il destinatario a sostenere ulteriori spese per l’acquisto e il noleggio dell’attrezzatura necessaria.
A seguito del rigetto dei reclami formulati in sede stragiudiziale, veniva promosso il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.
Nel corso del procedimento, il vettore e la società capogruppo, chiamata in causa, hanno reciprocamente contestato la titolarità della responsabilità, eccependo altresì la decadenza delle pretese risarcitorie e invocando l’applicazione della limitazione di responsabilità prevista dalle condizioni generali di contratto, che quantificava il risarcimento in un euro per chilogrammo di merce trasportata.
La difesa ha sostenuto, tra l’altro, l’inefficacia delle clausole limitative invocate, evidenziandone il carattere vessatorio e richiamando i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale. È stato inoltre dedotto che la ripartizione delle responsabilità tra società appartenenti al medesimo gruppo, fondata su accordi interni non conoscibili dal consumatore, non potesse pregiudicare il diritto di quest’ultimo a ottenere il ristoro del danno subito.
Con la sentenza, il Tribunale ha accolto le domande dell’attore, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento del servizio di trasporto. Il Giudice ha inoltre applicato il principio di causazione nella regolamentazione delle spese processuali, ponendole anche a favore della società chiamata in causa per effetto delle difese del vettore.
La causa è stata promossa con il patrocinio dell’avv. Brancaccio, nell’ambito di un team composto anche dagli avv.ti Benenti e Pinto.

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