Lo Studio ha assistito con esito favorevole un cliente in un contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Civile, conclusosi con una sentenza di accoglimento, divenuta definitiva.
La controversia traeva origine dalla spedizione, acquistata tramite una piattaforma online, di due colli contenenti attrezzatura sportiva per la pratica del kitesurf, da Milano a Marsala, con consegna espressa richiesta in vista della partecipazione del cliente a una competizione amatoriale. Dei due colli, uno veniva consegnato con ritardo, mentre l’altro risultava definitivamente smarrito, costringendo il destinatario a sostenere ulteriori spese per l’acquisto e il noleggio dell’attrezzatura necessaria.
A seguito del rigetto dei reclami formulati in sede stragiudiziale, veniva promosso il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.
Nel corso del procedimento, il vettore e la società capogruppo, chiamata in causa, hanno reciprocamente contestato la titolarità della responsabilità, eccependo altresì la decadenza delle pretese risarcitorie e invocando l’applicazione della limitazione di responsabilità prevista dalle condizioni generali di contratto, che quantificava il risarcimento in un euro per chilogrammo di merce trasportata.
La difesa ha sostenuto, tra l’altro, l’inefficacia delle clausole limitative invocate, evidenziandone il carattere vessatorio e richiamando i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale. È stato inoltre dedotto che la ripartizione delle responsabilità tra società appartenenti al medesimo gruppo, fondata su accordi interni non conoscibili dal consumatore, non potesse pregiudicare il diritto di quest’ultimo a ottenere il ristoro del danno subito.
Con la sentenza, il Tribunale ha accolto le domande dell’attore, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento del servizio di trasporto. Il Giudice ha inoltre applicato il principio di causazione nella regolamentazione delle spese processuali, ponendole anche a favore della società chiamata in causa per effetto delle difese del vettore.
La causa è stata promossa con il patrocinio dell’avv. Brancaccio, nell’ambito di un team composto anche dagli avv.ti Benenti e Pinto.

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