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CANCELLAZIONE DEI VOLI E RITARDI AEREI

engaged · 16 Agosto 2021 · Lascia un commento

Accade sempre più spesso che nei periodi estivi il proprio volo aereo subisca ritardi o cancellazioni creando gravi disagi al turista viaggiatore.

Tali disagi però sono fonte di responsabilità in molteplici casi, infatti  Il Regolamento (CE) n. 261 del 11 febbraio 2004 istituisce, come è noto, regole comuni fra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dello stesso.

Il risarcimento è dovuto nei casi:

– VOLO IN RITARDO: nel caso di ritardo superiore alle 3 ore si potrebbe avere diritto ad un risarcimento fino a 600€

– VOLO CANCELLATO: anche in questo caso si potrebbe avere diritto ad un risarcimento fino a 600€

– NEGATO IMBARCO PER OVERBOOKING

– BAGLIO SMARRITO

Il passeggero, per poter usufruire di queste tutele, deve:

– possedere un biglietto aereo

– avere una prenotazione confermata

– presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea

Attenzione però, il risarcimento però non è dovuto nel caso di cancellazione ove questa avvenga nei 14 giorni precedenti al volo.

Lo Studio da anni assiste i consumatori vittime di tali disagi, fornendo una consulenza preliminare  per valutare, se nel caso concreto, è possibile agire per ottenere il GIUSTO RISARCIMENTO.

FARMACI DIFETTOSI: OBBLIGO DI RISARCIMENTO IN CASO DI EFFETTI DANNOSI

engaged · 20 Luglio 2021 · Lascia un commento

La produzione e distribuzione di farmaci è stata oggetto di una recente sentenza della Cassazione la quale si è pronunciata a tutela dei consumatori. A richiederne l’intervento, questa volta, è stato il caso di un soggetto che ha convenuto in giudizio una società farmaceutica dopo aver accusato una serie di patologie imputabili all’assunzione prolungata di un farmaco difettoso.
Alla luce dei fatti, la Cassazione ha precisato che spetta al produttore fornire avvertenze idonee a consentire al consumatore di effettuare una corretta valutazione dei rischi e dei benefici, nonché adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno. Qualora ciò non si verifichi, come nel caso di specie, la parte lesa può ricorrere in giudizio al fine di richiedere un risarcimento per il danno subito.
La Corte, oltre a ribadire la responsabilità dell’impresa farmaceutica in caso di produzione pericolosa, ha dato una chiara definizione di “prodotto difettoso”. Sulla base di quanto da lei sottolineato, ai sensi dell’articolo 117 del Codice del Consumo, si ritiene tale quel prodotto che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.
Secondo la Cassazione, dunque, il concetto di difetto è intimamente legato alla nozione di sicurezza e può essere ricondotto sia ad un vizio di fabbricazione, sia all’assenza di adeguate o carenti istruzioni.

CORONAVIRUS E SLITTAMENTO DEL BLOCCO DEGLI SFRATTI

engaged · 21 Giugno 2021 · Lascia un commento

E’ ormai confermato il blocco dell’esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 settembre 2021.

A disporne il blocco, inizialmente previsto per il 30 giugno, era stato il comma 13 dell’articolo 13 del Milleproroghe (pubblicato in Gazzetta lo scorso 31 dicembre) il quale recita: “La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.”


Dunque, secondo tale disposizione, ancora valida nonostante il cambiamento di data, saranno posticipati i provvedimenti di rilascio degli immobili (anche ad uso non abitativo) soltanto nei casi in cui la procedura è stata avviata a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze contrattuali e quelli che conseguono all’adozione del decreto di trasferimento di immobili già pignorati che però sono ancora abitati dal debitore e dai suoi familiari.


Al riguardo, infine, l’ultimo emendamento alla normativa definitiva ha previsto una doppia proroga, introdotta tenendo conto della data del provvedimento di rilascio:


– per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;


– per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

NUOVE PRESCRIZIONI DI BANCA D’ITALIA IN TEMA DI LIMITI AI FINANZIAMENTI

engaged · 21 Giugno 2021 · Lascia un commento

A partire da giugno entreranno in vigore nuove disposizioni in tema di concessione di finanziamenti, infatti la Banca d’Italia ha deciso di prescrivere alcune limitazioni per l’erogazione di mutui e prestiti.

Secondo quanto stabilito, le banche applicheranno i nuovi vincoli tenendo conto di alcuni indici di valutazione, tra i quali si annoverano:

  • il rapporto tra il valore del prestito e quello dell’attività data in garanzia;
  • il rapporto tra il valore del prestito e il reddito del debitore;
  • il rapporto tra il debito complessivo del debitore e il suo reddito;
  • il rapporto tra la rata del prestito e il reddito del debitore;
  • il rapporto tra il debito complessivo del debitore e la sua ricchezza netta.

Non solo, si prevede anche l’introduzione di ulteriori limiti alla durata dei finanziamenti e ai requisiti di ammortamento.

Resta ancora da capire se tali disposizioni verranno applicate a tutti i finanziamenti a prescindere dalla loro tipologia o se invece verranno stabilite alcune distinzioni tenendo conto delle caratteristiche dei clienti richiedenti (persone fisiche o giuridiche) oppure del tipo di prestito concesso (credito immobiliare, al consumo). L’obiettivo di queste misure è quello di contrastare tempestivamente eventuali rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dal livello elevato di debito pubblico. La Banca d’Italia ha specificato che questi provvedimenti si ritengono necessari allo scopo di garantire una maggiore sicurezza del sistema finanziario, ma che al momento nel nostro paese non si rilevano particolari problematiche da fronteggiare.

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