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DEBITORE DECEDUTO: ECCO COME COMPORTARSI

engaged · 7 Gennaio 2022 · Lascia un commento

Quando una persona cara viene a mancare, da un punto di vista prettamente economico/finanziario, è importante sapere che non si eredita solamente tutto ciò che è presente nell’attivo patrimoniale del defunto, come spesso si crede, ma si ereditano anche i debiti.

Per questo motivo, perciò, quando ci si trova di fronte ad un’eredità, prima di accettarla, è bene capire di cosa si tratta e ponderare tutto ciò che di positivo si possa ereditare – beni mobili ed immobili, crediti, liquidità, etc. – avendo pure contezza degli eventuali debiti contratti dal defunto quando ancora era in vita e che persistono anche dopo la sua morte.

Fino a quando l’eredità consiste in soli componenti positivi di reddito, nessun problema, anzi, ben venga se il defunto lascia in eredità al coniuge, ai figli o ai nipoti, immobili o risparmi di una vita. Al contrario, i problemi potrebbero sussistere quando il lascito ereditario consiste perlopiù in debiti. La legge (art. 754 del Cod. Civile) prevede che dopo la morte, una volta accettata l’eredità, dei debiti del defunto ne rispondono gli eredi in proporzione alla quota ereditaria stabilita per ciascuno di essi.

Questo vale sia se si tratta di debiti verso banche e/o finanziarie, sia nel caso di pendenze nei confronti di creditori privati per acquisto merci insolute o per avere beneficiato di prestazioni di servizi non pagati. Stesso discorso vale per i debiti nei confronti dello Stato per tasse, bolli auto, contributi e altri oneri insoluti.

L’unica eccezione prevista a questa regola riguarda alcuni tipi di debiti, che essendo strettamente legati alla persona defunta, per la loro stessa natura non si trasmettono agli eredi. Fanno parte di questa categoria per esempio le multe per violazione del Codice della Strada o sanzioni per violazioni amministrative. 

Quando ci si trova di fronte ad una situazione debitoria poco chiara, in via cautelativa è bene accettare l’eredità ma con beneficio di inventario (art. 490 Cod. Civile). Questa procedura è da considerarsi come un giusto compromesso fra l’accettazione dell’eredità (con tutti i rischi ad essa connessi) e la sua rinuncia. In questo caso viene fatta dapprima un’indagine sulla situazione patrimoniale e finanziaria del defunto, e solo dopo essersi accertati del lascito ereditario, si valuta la convenienza o meno ad accettare l’eredità.

In questo modo l’erede ha la possibilità di ponderare le proprie scelte. Inoltre, un altro aspetto positivo dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è che si viene a creare una vera e propria distinzione, fra patrimonio del defunto e patrimonio dell’erede. In pratica, la procedura prevede che l’erede risponderà dei debiti del defunto solo con il patrimonio ereditato da quest’ultimo, senza correre il rischio che il suo patrimonio personale possa essere aggredito dai creditori. Resta in ogni caso inteso che accettando l’eredità con beneficio di inventario, l’erede al contempo accetta i beni e crediti della persona deceduta.Nei casi in cui, invece, l’erede è già al corrente della situazione del defunto ed è certo che il lascito consiste in soli debiti di vario genere, è consigliabile, al fine di evitare l’accollo di debiti altrui, rinunciare all’eredità. Lo stesso dovranno poi fare gli eredi di grado successivo. In questo modo, i debiti moriranno col debitore defunto ed eventuali creditori non potranno avere nulla a pretendere nei confronti degli eredi.

CONTO CORRENTE: LA CASSAZIONE INTERVIENE IN TEMA DI PIGNORAMENTO

engaged · 27 Dicembre 2021 · Lascia un commento

Recentemente la giurisprudenza intervenuta facendo chiarezza in tema di pignoramento di un conto corrente affidato. Nello specifico, si è domandata se potesse essere oggetto di pignoramento un conto corrente con un saldo negativo al momento di tale notifica, ma integrato da successivi versamenti.

A tal proposito si ritiene che il conto corrente affidato con saldo negativo debba considerarsi impignorabile, in quanto il margine disponibile, vale a dire la quota di disponibilità utilizzabile in presenza del fido concesso, non può essere oggetto di pignoramento presso terzi. 

L’affidamento bancario è una somma messa a disposizione della banca, che può essere prelevata (entro i limiti pattuiti con l’istituto bancario) dal correntista anche qualora il saldo del proprio corrente sia negativo. Pertanto, il fido, ossia la somma messa a disposizione del correntista dalla banca, non può essere vincolato.

Inoltre l’impignorabilità riguarda anche le successive rimesse le quali non potranno in alcun modo essere toccate qualora le poste attive abbiano ridotto lo scoperto bancario senza tuttavia portare il conto corrente ad un saldo positivo.

Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza, dunque, il procedimento di pignoramento è ammissibile soltanto nel caso in cui vi sia un saldo positivo nel conto corrente.

Cassazione Civile  n.36066/2021

COVID: SI AMMETTE LA SOSPENSIONE STRAORDINARIA AL RICORSO PER LA SDEBITAZIONE

engaged · 24 Novembre 2021 · Lascia un commento

Il Tribunale di Trani, con il decreto dell’8 giugno 2021, ha riconosciuto l’esdebitazione al fallito, nonostante il ricorso sia stato presentato dall’interessato decorso l’anno dalla comunicazione del decreto di chiusura della sua procedura. 

Secondo i giudici di merito i termini processuali fissati per proporre il ricorso teso alla liberazione del fallito dai debiti concorsuali risultano sospesi per sessantaquattro giorni durante l’anno 2020 a causa dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia da covid-19.

Va sottolineato inoltre che il Tribunale di Trani ha osservato che nella relazione illustrativa il legislatore ha inteso dilatare la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento, al fine di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività  processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto sostanziale dei termini processuali.

Difesa Debitori: l’Antitrust sanziona l’azienda per 1,1 mln di Euro.

engaged · 2 Novembre 2021 · Lascia un commento

Con provvedimento del dicembre 2020, l’Autorità aveva accertato che la società Difesa Debitori S.p.A. aveva tenuto condotte fortemente lesive dei diritti dei consumatori.

Nel dettaglio la società aveva messo in atto pratiche commerciali scorrette fornendo ai cittadini informazioni ingannevoli e omettendo informazioni rilevanti relative alla promozione dei propri servizi di consulenza ed intermediazione offerti a pagamento ai consumatori per la risoluzione delle proprie situazioni debitorie.

Nell’ambito di tale attività promozionale, effettuata sul sito ufficiale dell’azienda, il professionista fornendo informazioni parziali e non veritiere, induceva il consumatore debitore, che già versa in una particolare condizione di difficoltà economica, ad addossarsi ulteriori costi in maniera non consapevole, alimentando eccessive aspettative circa gli esiti della richiesta.

Ad aggravare la posizione della società c’è la reiterazione dei comportamenti scorretti, che si sono protratti anche dopo il divieto da parte dell’AGCM di diffondere ulteriormente la pratica commerciale scorretta. Nello specifico, la Società ha promosso, attraverso quotidiani on line e messaggi di posta elettronica, la propria attività di consulenza enfatizzando la propria capacità di garantire ai consumatori debitori la riduzione, anche fino al 90%, del loro debito, la sospensione o diminuzione delle rate dei loro mutui e finanziamenti, il blocco di pignoramenti e dei decreti ingiuntivi.

Stante la reiterazione della condotta scorretta e l’inottemperanza agli obblighi disposti dall’AGCM all’esito del procedimento istruttorio, l’Autorità ha comminato alla società una sanzione di 1.100.000 di Euro.

La segnalazione che è giunta grazia alla Federconsumatori, ha sicuramente dei risvolti pratici nella difesa dei soggetti che si sono rivolti a questa società.

GIUSTIZIA E CORONAVIRUS: DISCIPLINA PROCESSUALE EMERGENZIALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021

engaged · 10 Settembre 2021 · Lascia un commento

Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, prendendo atto della persistenza delle condizioni di rischio legate alla situazione pandemica da COVID-19, ha disposto una proroga della vigenza delle misure urgenti già operative per la regolazione dei processi civili e penali sino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione è prevista all’articolo 7 del suddetto decreto il quale:

– al primo comma sono elencate le varie previsioni emergenziali la cui vigenza, prima fissata sino al 31 luglio 2021, viene prorogata sino al 31 dicembre 2021; 

– al secondo comma si indicano quali sono le previsioni che non troveranno applicazione nei mesi di agosto e settembre, specificamente in riferimento ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata in quei due mesi.

Secondo la normativa in vigore si ritengono prorogati al 31 dicembre:

– l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti;

– la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche;

– la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

– la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;

– il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da   depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata);

– la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

– la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;

– la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva  delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475  c.p.c., previa  istanza telematica dell’interessato.

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