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CONTO CORRENTE: LA CASSAZIONE INTERVIENE IN TEMA DI PIGNORAMENTO

engaged · 27 Dicembre 2021 · Lascia un commento

Recentemente la giurisprudenza intervenuta facendo chiarezza in tema di pignoramento di un conto corrente affidato. Nello specifico, si è domandata se potesse essere oggetto di pignoramento un conto corrente con un saldo negativo al momento di tale notifica, ma integrato da successivi versamenti.

A tal proposito si ritiene che il conto corrente affidato con saldo negativo debba considerarsi impignorabile, in quanto il margine disponibile, vale a dire la quota di disponibilità utilizzabile in presenza del fido concesso, non può essere oggetto di pignoramento presso terzi. 

L’affidamento bancario è una somma messa a disposizione della banca, che può essere prelevata (entro i limiti pattuiti con l’istituto bancario) dal correntista anche qualora il saldo del proprio corrente sia negativo. Pertanto, il fido, ossia la somma messa a disposizione del correntista dalla banca, non può essere vincolato.

Inoltre l’impignorabilità riguarda anche le successive rimesse le quali non potranno in alcun modo essere toccate qualora le poste attive abbiano ridotto lo scoperto bancario senza tuttavia portare il conto corrente ad un saldo positivo.

Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza, dunque, il procedimento di pignoramento è ammissibile soltanto nel caso in cui vi sia un saldo positivo nel conto corrente.

Cassazione Civile  n.36066/2021

COVID: SI AMMETTE LA SOSPENSIONE STRAORDINARIA AL RICORSO PER LA SDEBITAZIONE

engaged · 24 Novembre 2021 · Lascia un commento

Il Tribunale di Trani, con il decreto dell’8 giugno 2021, ha riconosciuto l’esdebitazione al fallito, nonostante il ricorso sia stato presentato dall’interessato decorso l’anno dalla comunicazione del decreto di chiusura della sua procedura. 

Secondo i giudici di merito i termini processuali fissati per proporre il ricorso teso alla liberazione del fallito dai debiti concorsuali risultano sospesi per sessantaquattro giorni durante l’anno 2020 a causa dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia da covid-19.

Va sottolineato inoltre che il Tribunale di Trani ha osservato che nella relazione illustrativa il legislatore ha inteso dilatare la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento, al fine di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività  processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto sostanziale dei termini processuali.

Difesa Debitori: l’Antitrust sanziona l’azienda per 1,1 mln di Euro.

engaged · 2 Novembre 2021 · Lascia un commento

Con provvedimento del dicembre 2020, l’Autorità aveva accertato che la società Difesa Debitori S.p.A. aveva tenuto condotte fortemente lesive dei diritti dei consumatori.

Nel dettaglio la società aveva messo in atto pratiche commerciali scorrette fornendo ai cittadini informazioni ingannevoli e omettendo informazioni rilevanti relative alla promozione dei propri servizi di consulenza ed intermediazione offerti a pagamento ai consumatori per la risoluzione delle proprie situazioni debitorie.

Nell’ambito di tale attività promozionale, effettuata sul sito ufficiale dell’azienda, il professionista fornendo informazioni parziali e non veritiere, induceva il consumatore debitore, che già versa in una particolare condizione di difficoltà economica, ad addossarsi ulteriori costi in maniera non consapevole, alimentando eccessive aspettative circa gli esiti della richiesta.

Ad aggravare la posizione della società c’è la reiterazione dei comportamenti scorretti, che si sono protratti anche dopo il divieto da parte dell’AGCM di diffondere ulteriormente la pratica commerciale scorretta. Nello specifico, la Società ha promosso, attraverso quotidiani on line e messaggi di posta elettronica, la propria attività di consulenza enfatizzando la propria capacità di garantire ai consumatori debitori la riduzione, anche fino al 90%, del loro debito, la sospensione o diminuzione delle rate dei loro mutui e finanziamenti, il blocco di pignoramenti e dei decreti ingiuntivi.

Stante la reiterazione della condotta scorretta e l’inottemperanza agli obblighi disposti dall’AGCM all’esito del procedimento istruttorio, l’Autorità ha comminato alla società una sanzione di 1.100.000 di Euro.

La segnalazione che è giunta grazia alla Federconsumatori, ha sicuramente dei risvolti pratici nella difesa dei soggetti che si sono rivolti a questa società.

GIUSTIZIA E CORONAVIRUS: DISCIPLINA PROCESSUALE EMERGENZIALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021

engaged · 10 Settembre 2021 · Lascia un commento

Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, prendendo atto della persistenza delle condizioni di rischio legate alla situazione pandemica da COVID-19, ha disposto una proroga della vigenza delle misure urgenti già operative per la regolazione dei processi civili e penali sino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione è prevista all’articolo 7 del suddetto decreto il quale:

– al primo comma sono elencate le varie previsioni emergenziali la cui vigenza, prima fissata sino al 31 luglio 2021, viene prorogata sino al 31 dicembre 2021; 

– al secondo comma si indicano quali sono le previsioni che non troveranno applicazione nei mesi di agosto e settembre, specificamente in riferimento ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata in quei due mesi.

Secondo la normativa in vigore si ritengono prorogati al 31 dicembre:

– l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti;

– la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche;

– la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

– la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;

– il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da   depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata);

– la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

– la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;

– la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva  delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475  c.p.c., previa  istanza telematica dell’interessato.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “SOSTEGNI-BIS”: TUTTE LE NOVITA’ IN MATERIA BANCARIA

engaged · 10 Settembre 2021 · Lascia un commento

È entrata in vigore la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione con modifiche del decreto “Sostegni-bis” (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). Tale legge ha introdotto novità importanti in ambito bancario. Le principali da segnalare sono:

– Rimborso anticipato del credito immobiliare ai consumatori

Allo scopo di fronteggiare gli effetti economici causati dall’emergenza sanitaria e rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, è stato attribuito ai consumatori il diritto di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, beneficiando però di una riduzione del costo del credito pari all’ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (art. 120-quaterdecies.1, Testo unico bancario). La norma viene applicata a tutti i contratti di credito “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”. Secondo tale disciplina, perciò, l’art. 120 esclude:

1. contratti di credito in cui il finanziatore conceda una somma di denaro o eroghi credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale;

2. contratti di credito in cui il finanziatore non chieda il rimborso fino al verificarsi di uno o più eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo il caso di violazione da parte del consumatore dei propri obblighi contrattuali;

3. contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, conceda ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

4. contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedano il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato.

– Termini di scadenza per vaglia, cambiali e altri titoli di credito

In base a quanto disposto dalla legge di conversione, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, vengono sospesi fino al 30 settembre 2021. Si prevede inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 vengono cancellati d’ufficio.

– Novità in tema di banche popolari

La legge di conversione ha introdotto nel Testo unico bancario due nuovi articoli:

1) Il primo, rubricato “Morte del socio”, afferma che, in caso di morte del socio di una banca popolare, gli eredi subentrino temporaneamente nella partecipazione, maturando il diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi (art. 32-bis, Testo unico bancario). In mancanza di tale richiesta di formale ammissione, ovvero fino al rigetto della stessa o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti relativi, gli eredi potranno esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 2TUB in relazione al limite massimo di detenzione complessivo dell’1% del capitale della banca. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione, avranno in ogni caso diritto al rimborso delle azioni.

2) Il secondo introduce invece i criteri generali per la determinazione del valore delle azioni in caso di rimborso per tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, morte o esclusione del socio), salve sempre le prerogative di limitazione opponibili da Banca d’Italia (art. 32-ter, Testo unico bancario).

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