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VOLO IN RITARDO FUORI DALL’ITALIA, IL PASSEGGERO VIENE RISARCITO

engaged · 1 Gennaio 2024 · Lascia un commento

Con una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano sono state accolte le doglianze di un passeggero rappresentato dal nostro Studio Legale. Nello specifico, il passeggero era munito di un biglietto per il volo Ryanair da Dalaman (Turchia) a Dublino (Irlanda), che aveva ritardato la propria partenza di oltre 4 ore; nel corso di uno scalo imprevisto a Bergamo, la Compagnia aveva consentito al passeggero di abbandonare il velivolo in sosta sulla pista. In seguito, quando il passeggero aveva richiesto l’indennizzo per il prolungato ritardo previsto dal Regolamento CE n. 261/2004, Ryanair aveva rifiutato ogni rimborso.

Dopo un tentativo infruttuoso di definire la posizione bonariamente, il nostro Studio ha promosso l’azione giudiziale dinanzi al Giudice di Pace di Milano, il quale ha riconosciuto il danno arrecato al passeggero e disposto il pagamento dell’indennizzo in favore del medesimo. In particolare, il Giudice ha ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni relative alla mancata dimostrazione delle circostanze straordinarie che avevano impedito al vettore aereo di operare il volo secondo gli orari stabiliti. La Compagnia, infatti, aveva asserito di non avere potuto fare decollare l’aereo a causa di impedimenti sulla pista dell’aeroporto, ma non aveva fornito alcuna prova soddisfacente di questa circostanza.

Oltre all’indennizzo previsto dal Regolamento CE, il passeggero ha ottenuto anche il risarcimento di parte delle spese che aveva sostenuto per acquistare il biglietto per l’altro volo aereo che aveva perduto all’aeroporto di Dublino a causa del ritardo del volo iniziale.

Infine, con una importante statuizione, il Giudice ha anche stabilito che l’autorità giudiziaria competente sia quella italiana, nonostante Ryanair avesse sostenuto che la giurisdizione dovesse essere individuata tra le località di partenza (Turchia) e arrivo (Repubblica d’Irlanda). Secondo il Giudice di Pace di Milano, infatti, occorre che la clausola contrattuale che deroga al foro di residenza o domicilio del passeggero deve essere oggetto di trattativa individuale; in caso contrario, deve considerarsi come non apposta.

CREDITI: LE NUOVE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E IL MONITORAGGIO

engaged · 5 Aprile 2022 · Lascia un commento

Dal 30 giugno 2021 sono operative sui nuovi finanziamenti le Linee Guida EBA sulla concessione e il monitoraggio del credito, con cui il regolatore chiede alle banche di irrobustire la governance, gli strumenti e i processi di valutazione del merito creditizio e di monitoraggio delle posizioni per assicurare l’elevata qualità creditizia delle nuove esposizioni sin dal momento della loro concessione.

Le stesse saranno operative:

– dal 30 Giugno 2022, su finanziamenti esistenti, sui quali sono concesse rinegoziazioni o modifiche contrattuali;

– dal 30 giugno 2024, per quanto riguarda l’adeguamento dei framework / infrastrutture di monitoraggio.

Le banche devono quindi impegnarsi a consolidare prassi virtuose già in atto, ma anche a implementare novità procedurali e tecniche, in particolare su:

– i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna per la concessione e il monitoraggio dei prestiti;

– le procedure per la concessione del credito;

– i criteri di fissazione del pricing dei prestiti;

– le metodologie per la valutazione delle garanzie;

– il monitoraggio del rischio di credito.

SOVRAINDEBITAMENTO: NELL’ACCORDO ANCHE IL TAGLIO DELL’IVA

engaged · 1 Aprile 2022 · Lascia un commento

Anche per l’accordo di composizione della crisi da indebitamento, riservato al debitore non fallibile, cade il divieto di soddisfazione parziale dell’Iva. La Corte costituzionale (sentenza 245/2019), ha infatti affermato l’illegittimità dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo della legge 3/2012, relativo alle crisi da sovraindebitamento, per la parte in cui nega la possibilità di falcidiare l’Iva, mettendo in atto una disparità di trattamento con gli imprenditori e anche con i loro creditori…

A seguito della pronuncia della corte, viene assicurata ai debitori sovraindebitati la possibilità di proporre, con il piano del consumatore o con l’accordo, la falcidia dell’IVA.

In particolar modo, nella sentenza della Consulta viene sottolineata la differenza di disciplina, in relazione alla falcidiabilità dell’IVA nelle procedure concorsuali, che caratterizzava il concordato preventivo e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In tale materia, ha, infatti, assunto una valenza decisiva la sentenza del 7 aprile 2016, in causa C–546/14, Degano Trasporti S.a.s., della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo […] non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio”. Tale sentenza ha costituito la ratio ispiratrice della novella apportata dalla legge n. 232 del 2016 alla disciplina del trattamento dell’IVA nel concordato preventivo, in forza della quale oggi la falcidiabilità delle pretese tributarie, anche garantite da prelazione, non vede più deroghe espresse.

Per altro verso, tale sentenza della Corte di Giustizia ha assunto rilievo fondamentale anche in relazione allo scrutinio di legittimità costituzionale in commento, perché, a posteriori, ha tolto ragionevolezza alla scelta adottata dal legislatore, con la norma censurata, di definire l’IVA intangibile all’interno delle procedure da sovraindebitamento, alternative alla liquidazione del patrimonio, previste dalla legge n. 3 del 2012.Risulta, pertanto, evidente l’ingiustificata differenza di disciplina che sino ad oggi caratterizzava il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile, disparità di trattamento tale da concretare l’addotta violazione dell’art. 3 Cost., non essendovi motivi che, secondo il canore della ragionevolezza, legittimino il trattamento differenziato cui risultavano assoggettati i debitori non fallibili rispetto a quelli che possono accedere al concordato preventivo.


NOVITA’ SUI TITOLI DI DEBITO: E’ ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA TRA BANCA D’ITALIA E CONSOB

engaged · 30 Marzo 2022 · Lascia un commento

Il 29 marzo 2022 la Banca d’Italia e la Consob hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per la regolamentazione dello scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito. Tale protocollo va a sostituire quello sottoscritto dalle due Autorità nel 2012. 

L’esigenza di apportare una revisione al precedente accordo è sorta a seguito dei cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti, tra cui il recepimento del nuovo framework europeo in materia prudenziale (CRD IV/CRR) e la nuova normativa UE in materia di prospetti (Regolamento UE 2017/1129).Il nuovo accordo ha ad oggetto il coordinamento tra la Banca d’Italia e la Consob nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e lo scambio di informazioni nell’ambito delle procedure riguardanti banche sottoposte alla diretta supervisione della Banca d’Italia e concernenti il prospetto da pubblicare per l’offerta o l’ammissione alla negoziazione di titoli di debito in un mercato regolamentato. Questo protocollo ha infine permesso anche un rafforzamento della cooperazione tra Banca d’Italia e Consob, dal momento che si sono estese ancora di più le informazioni che le due autorità condividono tra loro.

DEBITORE DECEDUTO: ECCO COME COMPORTARSI

engaged · 7 Gennaio 2022 · Lascia un commento

Quando una persona cara viene a mancare, da un punto di vista prettamente economico/finanziario, è importante sapere che non si eredita solamente tutto ciò che è presente nell’attivo patrimoniale del defunto, come spesso si crede, ma si ereditano anche i debiti.

Per questo motivo, perciò, quando ci si trova di fronte ad un’eredità, prima di accettarla, è bene capire di cosa si tratta e ponderare tutto ciò che di positivo si possa ereditare – beni mobili ed immobili, crediti, liquidità, etc. – avendo pure contezza degli eventuali debiti contratti dal defunto quando ancora era in vita e che persistono anche dopo la sua morte.

Fino a quando l’eredità consiste in soli componenti positivi di reddito, nessun problema, anzi, ben venga se il defunto lascia in eredità al coniuge, ai figli o ai nipoti, immobili o risparmi di una vita. Al contrario, i problemi potrebbero sussistere quando il lascito ereditario consiste perlopiù in debiti. La legge (art. 754 del Cod. Civile) prevede che dopo la morte, una volta accettata l’eredità, dei debiti del defunto ne rispondono gli eredi in proporzione alla quota ereditaria stabilita per ciascuno di essi.

Questo vale sia se si tratta di debiti verso banche e/o finanziarie, sia nel caso di pendenze nei confronti di creditori privati per acquisto merci insolute o per avere beneficiato di prestazioni di servizi non pagati. Stesso discorso vale per i debiti nei confronti dello Stato per tasse, bolli auto, contributi e altri oneri insoluti.

L’unica eccezione prevista a questa regola riguarda alcuni tipi di debiti, che essendo strettamente legati alla persona defunta, per la loro stessa natura non si trasmettono agli eredi. Fanno parte di questa categoria per esempio le multe per violazione del Codice della Strada o sanzioni per violazioni amministrative. 

Quando ci si trova di fronte ad una situazione debitoria poco chiara, in via cautelativa è bene accettare l’eredità ma con beneficio di inventario (art. 490 Cod. Civile). Questa procedura è da considerarsi come un giusto compromesso fra l’accettazione dell’eredità (con tutti i rischi ad essa connessi) e la sua rinuncia. In questo caso viene fatta dapprima un’indagine sulla situazione patrimoniale e finanziaria del defunto, e solo dopo essersi accertati del lascito ereditario, si valuta la convenienza o meno ad accettare l’eredità.

In questo modo l’erede ha la possibilità di ponderare le proprie scelte. Inoltre, un altro aspetto positivo dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è che si viene a creare una vera e propria distinzione, fra patrimonio del defunto e patrimonio dell’erede. In pratica, la procedura prevede che l’erede risponderà dei debiti del defunto solo con il patrimonio ereditato da quest’ultimo, senza correre il rischio che il suo patrimonio personale possa essere aggredito dai creditori. Resta in ogni caso inteso che accettando l’eredità con beneficio di inventario, l’erede al contempo accetta i beni e crediti della persona deceduta.Nei casi in cui, invece, l’erede è già al corrente della situazione del defunto ed è certo che il lascito consiste in soli debiti di vario genere, è consigliabile, al fine di evitare l’accollo di debiti altrui, rinunciare all’eredità. Lo stesso dovranno poi fare gli eredi di grado successivo. In questo modo, i debiti moriranno col debitore defunto ed eventuali creditori non potranno avere nulla a pretendere nei confronti degli eredi.

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