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VOLO IN RITARDO FUORI DALL’ITALIA, IL PASSEGGERO VIENE RISARCITO

engaged · 1 Gennaio 2024 · Lascia un commento

Con una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano sono state accolte le doglianze di un passeggero rappresentato dal nostro Studio Legale. Nello specifico, il passeggero era munito di un biglietto per il volo Ryanair da Dalaman (Turchia) a Dublino (Irlanda), che aveva ritardato la propria partenza di oltre 4 ore; nel corso di uno scalo imprevisto a Bergamo, la Compagnia aveva consentito al passeggero di abbandonare il velivolo in sosta sulla pista. In seguito, quando il passeggero aveva richiesto l’indennizzo per il prolungato ritardo previsto dal Regolamento CE n. 261/2004, Ryanair aveva rifiutato ogni rimborso.

Dopo un tentativo infruttuoso di definire la posizione bonariamente, il nostro Studio ha promosso l’azione giudiziale dinanzi al Giudice di Pace di Milano, il quale ha riconosciuto il danno arrecato al passeggero e disposto il pagamento dell’indennizzo in favore del medesimo. In particolare, il Giudice ha ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni relative alla mancata dimostrazione delle circostanze straordinarie che avevano impedito al vettore aereo di operare il volo secondo gli orari stabiliti. La Compagnia, infatti, aveva asserito di non avere potuto fare decollare l’aereo a causa di impedimenti sulla pista dell’aeroporto, ma non aveva fornito alcuna prova soddisfacente di questa circostanza.

Oltre all’indennizzo previsto dal Regolamento CE, il passeggero ha ottenuto anche il risarcimento di parte delle spese che aveva sostenuto per acquistare il biglietto per l’altro volo aereo che aveva perduto all’aeroporto di Dublino a causa del ritardo del volo iniziale.

Infine, con una importante statuizione, il Giudice ha anche stabilito che l’autorità giudiziaria competente sia quella italiana, nonostante Ryanair avesse sostenuto che la giurisdizione dovesse essere individuata tra le località di partenza (Turchia) e arrivo (Repubblica d’Irlanda). Secondo il Giudice di Pace di Milano, infatti, occorre che la clausola contrattuale che deroga al foro di residenza o domicilio del passeggero deve essere oggetto di trattativa individuale; in caso contrario, deve considerarsi come non apposta.

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