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GIUSTIZIA E CORONAVIRUS: DISCIPLINA PROCESSUALE EMERGENZIALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021

engaged · 10 Settembre 2021 · Lascia un commento

Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, prendendo atto della persistenza delle condizioni di rischio legate alla situazione pandemica da COVID-19, ha disposto una proroga della vigenza delle misure urgenti già operative per la regolazione dei processi civili e penali sino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione è prevista all’articolo 7 del suddetto decreto il quale:

– al primo comma sono elencate le varie previsioni emergenziali la cui vigenza, prima fissata sino al 31 luglio 2021, viene prorogata sino al 31 dicembre 2021; 

– al secondo comma si indicano quali sono le previsioni che non troveranno applicazione nei mesi di agosto e settembre, specificamente in riferimento ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata in quei due mesi.

Secondo la normativa in vigore si ritengono prorogati al 31 dicembre:

– l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti;

– la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche;

– la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

– la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;

– il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da   depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata);

– la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

– la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;

– la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva  delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475  c.p.c., previa  istanza telematica dell’interessato.

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