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FARMACI DIFETTOSI: OBBLIGO DI RISARCIMENTO IN CASO DI EFFETTI DANNOSI

engaged · 20 Luglio 2021 · Lascia un commento

La produzione e distribuzione di farmaci è stata oggetto di una recente sentenza della Cassazione la quale si è pronunciata a tutela dei consumatori. A richiederne l’intervento, questa volta, è stato il caso di un soggetto che ha convenuto in giudizio una società farmaceutica dopo aver accusato una serie di patologie imputabili all’assunzione prolungata di un farmaco difettoso.
Alla luce dei fatti, la Cassazione ha precisato che spetta al produttore fornire avvertenze idonee a consentire al consumatore di effettuare una corretta valutazione dei rischi e dei benefici, nonché adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno. Qualora ciò non si verifichi, come nel caso di specie, la parte lesa può ricorrere in giudizio al fine di richiedere un risarcimento per il danno subito.
La Corte, oltre a ribadire la responsabilità dell’impresa farmaceutica in caso di produzione pericolosa, ha dato una chiara definizione di “prodotto difettoso”. Sulla base di quanto da lei sottolineato, ai sensi dell’articolo 117 del Codice del Consumo, si ritiene tale quel prodotto che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.
Secondo la Cassazione, dunque, il concetto di difetto è intimamente legato alla nozione di sicurezza e può essere ricondotto sia ad un vizio di fabbricazione, sia all’assenza di adeguate o carenti istruzioni.

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