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VOLO IN RITARDO FUORI DALL’ITALIA, IL PASSEGGERO VIENE RISARCITO

engaged · 1 Gennaio 2024 · Lascia un commento

Con una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano sono state accolte le doglianze di un passeggero rappresentato dal nostro Studio Legale. Nello specifico, il passeggero era munito di un biglietto per il volo Ryanair da Dalaman (Turchia) a Dublino (Irlanda), che aveva ritardato la propria partenza di oltre 4 ore; nel corso di uno scalo imprevisto a Bergamo, la Compagnia aveva consentito al passeggero di abbandonare il velivolo in sosta sulla pista. In seguito, quando il passeggero aveva richiesto l’indennizzo per il prolungato ritardo previsto dal Regolamento CE n. 261/2004, Ryanair aveva rifiutato ogni rimborso.

Dopo un tentativo infruttuoso di definire la posizione bonariamente, il nostro Studio ha promosso l’azione giudiziale dinanzi al Giudice di Pace di Milano, il quale ha riconosciuto il danno arrecato al passeggero e disposto il pagamento dell’indennizzo in favore del medesimo. In particolare, il Giudice ha ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni relative alla mancata dimostrazione delle circostanze straordinarie che avevano impedito al vettore aereo di operare il volo secondo gli orari stabiliti. La Compagnia, infatti, aveva asserito di non avere potuto fare decollare l’aereo a causa di impedimenti sulla pista dell’aeroporto, ma non aveva fornito alcuna prova soddisfacente di questa circostanza.

Oltre all’indennizzo previsto dal Regolamento CE, il passeggero ha ottenuto anche il risarcimento di parte delle spese che aveva sostenuto per acquistare il biglietto per l’altro volo aereo che aveva perduto all’aeroporto di Dublino a causa del ritardo del volo iniziale.

Infine, con una importante statuizione, il Giudice ha anche stabilito che l’autorità giudiziaria competente sia quella italiana, nonostante Ryanair avesse sostenuto che la giurisdizione dovesse essere individuata tra le località di partenza (Turchia) e arrivo (Repubblica d’Irlanda). Secondo il Giudice di Pace di Milano, infatti, occorre che la clausola contrattuale che deroga al foro di residenza o domicilio del passeggero deve essere oggetto di trattativa individuale; in caso contrario, deve considerarsi come non apposta.

GIUSTIZIA E CORONAVIRUS: DISCIPLINA PROCESSUALE EMERGENZIALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021

engaged · 10 Settembre 2021 · Lascia un commento

Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, prendendo atto della persistenza delle condizioni di rischio legate alla situazione pandemica da COVID-19, ha disposto una proroga della vigenza delle misure urgenti già operative per la regolazione dei processi civili e penali sino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione è prevista all’articolo 7 del suddetto decreto il quale:

– al primo comma sono elencate le varie previsioni emergenziali la cui vigenza, prima fissata sino al 31 luglio 2021, viene prorogata sino al 31 dicembre 2021; 

– al secondo comma si indicano quali sono le previsioni che non troveranno applicazione nei mesi di agosto e settembre, specificamente in riferimento ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata in quei due mesi.

Secondo la normativa in vigore si ritengono prorogati al 31 dicembre:

– l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti;

– la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche;

– la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

– la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;

– il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da   depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata);

– la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

– la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;

– la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva  delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475  c.p.c., previa  istanza telematica dell’interessato.

FARMACI DIFETTOSI: OBBLIGO DI RISARCIMENTO IN CASO DI EFFETTI DANNOSI

engaged · 20 Luglio 2021 · Lascia un commento

La produzione e distribuzione di farmaci è stata oggetto di una recente sentenza della Cassazione la quale si è pronunciata a tutela dei consumatori. A richiederne l’intervento, questa volta, è stato il caso di un soggetto che ha convenuto in giudizio una società farmaceutica dopo aver accusato una serie di patologie imputabili all’assunzione prolungata di un farmaco difettoso.
Alla luce dei fatti, la Cassazione ha precisato che spetta al produttore fornire avvertenze idonee a consentire al consumatore di effettuare una corretta valutazione dei rischi e dei benefici, nonché adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno. Qualora ciò non si verifichi, come nel caso di specie, la parte lesa può ricorrere in giudizio al fine di richiedere un risarcimento per il danno subito.
La Corte, oltre a ribadire la responsabilità dell’impresa farmaceutica in caso di produzione pericolosa, ha dato una chiara definizione di “prodotto difettoso”. Sulla base di quanto da lei sottolineato, ai sensi dell’articolo 117 del Codice del Consumo, si ritiene tale quel prodotto che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.
Secondo la Cassazione, dunque, il concetto di difetto è intimamente legato alla nozione di sicurezza e può essere ricondotto sia ad un vizio di fabbricazione, sia all’assenza di adeguate o carenti istruzioni.

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