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diritto del consumatore

SOVRAINDEBITAMENTO: NELL’ACCORDO ANCHE IL TAGLIO DELL’IVA

engaged · 1 Aprile 2022 · Lascia un commento

Anche per l’accordo di composizione della crisi da indebitamento, riservato al debitore non fallibile, cade il divieto di soddisfazione parziale dell’Iva. La Corte costituzionale (sentenza 245/2019), ha infatti affermato l’illegittimità dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo della legge 3/2012, relativo alle crisi da sovraindebitamento, per la parte in cui nega la possibilità di falcidiare l’Iva, mettendo in atto una disparità di trattamento con gli imprenditori e anche con i loro creditori…

A seguito della pronuncia della corte, viene assicurata ai debitori sovraindebitati la possibilità di proporre, con il piano del consumatore o con l’accordo, la falcidia dell’IVA.

In particolar modo, nella sentenza della Consulta viene sottolineata la differenza di disciplina, in relazione alla falcidiabilità dell’IVA nelle procedure concorsuali, che caratterizzava il concordato preventivo e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In tale materia, ha, infatti, assunto una valenza decisiva la sentenza del 7 aprile 2016, in causa C–546/14, Degano Trasporti S.a.s., della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo […] non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio”. Tale sentenza ha costituito la ratio ispiratrice della novella apportata dalla legge n. 232 del 2016 alla disciplina del trattamento dell’IVA nel concordato preventivo, in forza della quale oggi la falcidiabilità delle pretese tributarie, anche garantite da prelazione, non vede più deroghe espresse.

Per altro verso, tale sentenza della Corte di Giustizia ha assunto rilievo fondamentale anche in relazione allo scrutinio di legittimità costituzionale in commento, perché, a posteriori, ha tolto ragionevolezza alla scelta adottata dal legislatore, con la norma censurata, di definire l’IVA intangibile all’interno delle procedure da sovraindebitamento, alternative alla liquidazione del patrimonio, previste dalla legge n. 3 del 2012.Risulta, pertanto, evidente l’ingiustificata differenza di disciplina che sino ad oggi caratterizzava il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile, disparità di trattamento tale da concretare l’addotta violazione dell’art. 3 Cost., non essendovi motivi che, secondo il canore della ragionevolezza, legittimino il trattamento differenziato cui risultavano assoggettati i debitori non fallibili rispetto a quelli che possono accedere al concordato preventivo.


Difesa Debitori: l’Antitrust sanziona l’azienda per 1,1 mln di Euro.

engaged · 2 Novembre 2021 · Lascia un commento

Con provvedimento del dicembre 2020, l’Autorità aveva accertato che la società Difesa Debitori S.p.A. aveva tenuto condotte fortemente lesive dei diritti dei consumatori.

Nel dettaglio la società aveva messo in atto pratiche commerciali scorrette fornendo ai cittadini informazioni ingannevoli e omettendo informazioni rilevanti relative alla promozione dei propri servizi di consulenza ed intermediazione offerti a pagamento ai consumatori per la risoluzione delle proprie situazioni debitorie.

Nell’ambito di tale attività promozionale, effettuata sul sito ufficiale dell’azienda, il professionista fornendo informazioni parziali e non veritiere, induceva il consumatore debitore, che già versa in una particolare condizione di difficoltà economica, ad addossarsi ulteriori costi in maniera non consapevole, alimentando eccessive aspettative circa gli esiti della richiesta.

Ad aggravare la posizione della società c’è la reiterazione dei comportamenti scorretti, che si sono protratti anche dopo il divieto da parte dell’AGCM di diffondere ulteriormente la pratica commerciale scorretta. Nello specifico, la Società ha promosso, attraverso quotidiani on line e messaggi di posta elettronica, la propria attività di consulenza enfatizzando la propria capacità di garantire ai consumatori debitori la riduzione, anche fino al 90%, del loro debito, la sospensione o diminuzione delle rate dei loro mutui e finanziamenti, il blocco di pignoramenti e dei decreti ingiuntivi.

Stante la reiterazione della condotta scorretta e l’inottemperanza agli obblighi disposti dall’AGCM all’esito del procedimento istruttorio, l’Autorità ha comminato alla società una sanzione di 1.100.000 di Euro.

La segnalazione che è giunta grazia alla Federconsumatori, ha sicuramente dei risvolti pratici nella difesa dei soggetti che si sono rivolti a questa società.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “SOSTEGNI-BIS”: TUTTE LE NOVITA’ IN MATERIA BANCARIA

engaged · 10 Settembre 2021 · Lascia un commento

È entrata in vigore la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione con modifiche del decreto “Sostegni-bis” (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). Tale legge ha introdotto novità importanti in ambito bancario. Le principali da segnalare sono:

– Rimborso anticipato del credito immobiliare ai consumatori

Allo scopo di fronteggiare gli effetti economici causati dall’emergenza sanitaria e rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, è stato attribuito ai consumatori il diritto di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, beneficiando però di una riduzione del costo del credito pari all’ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (art. 120-quaterdecies.1, Testo unico bancario). La norma viene applicata a tutti i contratti di credito “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”. Secondo tale disciplina, perciò, l’art. 120 esclude:

1. contratti di credito in cui il finanziatore conceda una somma di denaro o eroghi credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale;

2. contratti di credito in cui il finanziatore non chieda il rimborso fino al verificarsi di uno o più eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo il caso di violazione da parte del consumatore dei propri obblighi contrattuali;

3. contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, conceda ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

4. contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedano il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato.

– Termini di scadenza per vaglia, cambiali e altri titoli di credito

In base a quanto disposto dalla legge di conversione, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, vengono sospesi fino al 30 settembre 2021. Si prevede inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 vengono cancellati d’ufficio.

– Novità in tema di banche popolari

La legge di conversione ha introdotto nel Testo unico bancario due nuovi articoli:

1) Il primo, rubricato “Morte del socio”, afferma che, in caso di morte del socio di una banca popolare, gli eredi subentrino temporaneamente nella partecipazione, maturando il diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi (art. 32-bis, Testo unico bancario). In mancanza di tale richiesta di formale ammissione, ovvero fino al rigetto della stessa o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti relativi, gli eredi potranno esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 2TUB in relazione al limite massimo di detenzione complessivo dell’1% del capitale della banca. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione, avranno in ogni caso diritto al rimborso delle azioni.

2) Il secondo introduce invece i criteri generali per la determinazione del valore delle azioni in caso di rimborso per tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, morte o esclusione del socio), salve sempre le prerogative di limitazione opponibili da Banca d’Italia (art. 32-ter, Testo unico bancario).

CORONAVIRUS E SLITTAMENTO DEL BLOCCO DEGLI SFRATTI

engaged · 21 Giugno 2021 · Lascia un commento

E’ ormai confermato il blocco dell’esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 settembre 2021.

A disporne il blocco, inizialmente previsto per il 30 giugno, era stato il comma 13 dell’articolo 13 del Milleproroghe (pubblicato in Gazzetta lo scorso 31 dicembre) il quale recita: “La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.”


Dunque, secondo tale disposizione, ancora valida nonostante il cambiamento di data, saranno posticipati i provvedimenti di rilascio degli immobili (anche ad uso non abitativo) soltanto nei casi in cui la procedura è stata avviata a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze contrattuali e quelli che conseguono all’adozione del decreto di trasferimento di immobili già pignorati che però sono ancora abitati dal debitore e dai suoi familiari.


Al riguardo, infine, l’ultimo emendamento alla normativa definitiva ha previsto una doppia proroga, introdotta tenendo conto della data del provvedimento di rilascio:


– per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;


– per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

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