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bancario e finanziario

CREDITI: LE NUOVE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E IL MONITORAGGIO

engaged · 5 Aprile 2022 · Lascia un commento

Dal 30 giugno 2021 sono operative sui nuovi finanziamenti le Linee Guida EBA sulla concessione e il monitoraggio del credito, con cui il regolatore chiede alle banche di irrobustire la governance, gli strumenti e i processi di valutazione del merito creditizio e di monitoraggio delle posizioni per assicurare l’elevata qualità creditizia delle nuove esposizioni sin dal momento della loro concessione.

Le stesse saranno operative:

– dal 30 Giugno 2022, su finanziamenti esistenti, sui quali sono concesse rinegoziazioni o modifiche contrattuali;

– dal 30 giugno 2024, per quanto riguarda l’adeguamento dei framework / infrastrutture di monitoraggio.

Le banche devono quindi impegnarsi a consolidare prassi virtuose già in atto, ma anche a implementare novità procedurali e tecniche, in particolare su:

– i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna per la concessione e il monitoraggio dei prestiti;

– le procedure per la concessione del credito;

– i criteri di fissazione del pricing dei prestiti;

– le metodologie per la valutazione delle garanzie;

– il monitoraggio del rischio di credito.

NOVITA’ SUI TITOLI DI DEBITO: E’ ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA TRA BANCA D’ITALIA E CONSOB

engaged · 30 Marzo 2022 · Lascia un commento

Il 29 marzo 2022 la Banca d’Italia e la Consob hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per la regolamentazione dello scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito. Tale protocollo va a sostituire quello sottoscritto dalle due Autorità nel 2012. 

L’esigenza di apportare una revisione al precedente accordo è sorta a seguito dei cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti, tra cui il recepimento del nuovo framework europeo in materia prudenziale (CRD IV/CRR) e la nuova normativa UE in materia di prospetti (Regolamento UE 2017/1129).Il nuovo accordo ha ad oggetto il coordinamento tra la Banca d’Italia e la Consob nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e lo scambio di informazioni nell’ambito delle procedure riguardanti banche sottoposte alla diretta supervisione della Banca d’Italia e concernenti il prospetto da pubblicare per l’offerta o l’ammissione alla negoziazione di titoli di debito in un mercato regolamentato. Questo protocollo ha infine permesso anche un rafforzamento della cooperazione tra Banca d’Italia e Consob, dal momento che si sono estese ancora di più le informazioni che le due autorità condividono tra loro.

DEBITORE DECEDUTO: ECCO COME COMPORTARSI

engaged · 7 Gennaio 2022 · Lascia un commento

Quando una persona cara viene a mancare, da un punto di vista prettamente economico/finanziario, è importante sapere che non si eredita solamente tutto ciò che è presente nell’attivo patrimoniale del defunto, come spesso si crede, ma si ereditano anche i debiti.

Per questo motivo, perciò, quando ci si trova di fronte ad un’eredità, prima di accettarla, è bene capire di cosa si tratta e ponderare tutto ciò che di positivo si possa ereditare – beni mobili ed immobili, crediti, liquidità, etc. – avendo pure contezza degli eventuali debiti contratti dal defunto quando ancora era in vita e che persistono anche dopo la sua morte.

Fino a quando l’eredità consiste in soli componenti positivi di reddito, nessun problema, anzi, ben venga se il defunto lascia in eredità al coniuge, ai figli o ai nipoti, immobili o risparmi di una vita. Al contrario, i problemi potrebbero sussistere quando il lascito ereditario consiste perlopiù in debiti. La legge (art. 754 del Cod. Civile) prevede che dopo la morte, una volta accettata l’eredità, dei debiti del defunto ne rispondono gli eredi in proporzione alla quota ereditaria stabilita per ciascuno di essi.

Questo vale sia se si tratta di debiti verso banche e/o finanziarie, sia nel caso di pendenze nei confronti di creditori privati per acquisto merci insolute o per avere beneficiato di prestazioni di servizi non pagati. Stesso discorso vale per i debiti nei confronti dello Stato per tasse, bolli auto, contributi e altri oneri insoluti.

L’unica eccezione prevista a questa regola riguarda alcuni tipi di debiti, che essendo strettamente legati alla persona defunta, per la loro stessa natura non si trasmettono agli eredi. Fanno parte di questa categoria per esempio le multe per violazione del Codice della Strada o sanzioni per violazioni amministrative. 

Quando ci si trova di fronte ad una situazione debitoria poco chiara, in via cautelativa è bene accettare l’eredità ma con beneficio di inventario (art. 490 Cod. Civile). Questa procedura è da considerarsi come un giusto compromesso fra l’accettazione dell’eredità (con tutti i rischi ad essa connessi) e la sua rinuncia. In questo caso viene fatta dapprima un’indagine sulla situazione patrimoniale e finanziaria del defunto, e solo dopo essersi accertati del lascito ereditario, si valuta la convenienza o meno ad accettare l’eredità.

In questo modo l’erede ha la possibilità di ponderare le proprie scelte. Inoltre, un altro aspetto positivo dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è che si viene a creare una vera e propria distinzione, fra patrimonio del defunto e patrimonio dell’erede. In pratica, la procedura prevede che l’erede risponderà dei debiti del defunto solo con il patrimonio ereditato da quest’ultimo, senza correre il rischio che il suo patrimonio personale possa essere aggredito dai creditori. Resta in ogni caso inteso che accettando l’eredità con beneficio di inventario, l’erede al contempo accetta i beni e crediti della persona deceduta.Nei casi in cui, invece, l’erede è già al corrente della situazione del defunto ed è certo che il lascito consiste in soli debiti di vario genere, è consigliabile, al fine di evitare l’accollo di debiti altrui, rinunciare all’eredità. Lo stesso dovranno poi fare gli eredi di grado successivo. In questo modo, i debiti moriranno col debitore defunto ed eventuali creditori non potranno avere nulla a pretendere nei confronti degli eredi.

CONTO CORRENTE: LA CASSAZIONE INTERVIENE IN TEMA DI PIGNORAMENTO

engaged · 27 Dicembre 2021 · Lascia un commento

Recentemente la giurisprudenza intervenuta facendo chiarezza in tema di pignoramento di un conto corrente affidato. Nello specifico, si è domandata se potesse essere oggetto di pignoramento un conto corrente con un saldo negativo al momento di tale notifica, ma integrato da successivi versamenti.

A tal proposito si ritiene che il conto corrente affidato con saldo negativo debba considerarsi impignorabile, in quanto il margine disponibile, vale a dire la quota di disponibilità utilizzabile in presenza del fido concesso, non può essere oggetto di pignoramento presso terzi. 

L’affidamento bancario è una somma messa a disposizione della banca, che può essere prelevata (entro i limiti pattuiti con l’istituto bancario) dal correntista anche qualora il saldo del proprio corrente sia negativo. Pertanto, il fido, ossia la somma messa a disposizione del correntista dalla banca, non può essere vincolato.

Inoltre l’impignorabilità riguarda anche le successive rimesse le quali non potranno in alcun modo essere toccate qualora le poste attive abbiano ridotto lo scoperto bancario senza tuttavia portare il conto corrente ad un saldo positivo.

Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza, dunque, il procedimento di pignoramento è ammissibile soltanto nel caso in cui vi sia un saldo positivo nel conto corrente.

Cassazione Civile  n.36066/2021

COVID: SI AMMETTE LA SOSPENSIONE STRAORDINARIA AL RICORSO PER LA SDEBITAZIONE

engaged · 24 Novembre 2021 · Lascia un commento

Il Tribunale di Trani, con il decreto dell’8 giugno 2021, ha riconosciuto l’esdebitazione al fallito, nonostante il ricorso sia stato presentato dall’interessato decorso l’anno dalla comunicazione del decreto di chiusura della sua procedura. 

Secondo i giudici di merito i termini processuali fissati per proporre il ricorso teso alla liberazione del fallito dai debiti concorsuali risultano sospesi per sessantaquattro giorni durante l’anno 2020 a causa dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia da covid-19.

Va sottolineato inoltre che il Tribunale di Trani ha osservato che nella relazione illustrativa il legislatore ha inteso dilatare la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento, al fine di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività  processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto sostanziale dei termini processuali.

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